BENEFICI FISCALI

Tutte le donazioni a favore di COOPI sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

COOPI è una ONG - Organizzazione Non Governativa riconosciuta idonea già ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987 e della successiva L. 11 agosto 2014, n° 125 - ma anche una ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97.

Possono godere delle agevolazioni le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e carte prepagate, versamenti in conto corrente postale, assegni intestati a COOPI - Cooperazione Internazionale Fondazione - Ong, ONLUS. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna agevolazione.

Il privato o l’impresa che effettua una donazione può decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.

Ricorda che qualora avessi dei dubbi ti invitiamo a rivolgerti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF. Non dimenticare che il CAF o il tuo commercialista potrebbero richiederti una certificazione che attesti l’ufficialità di tali donazioni, ovvero le matrici dei bollettini postali o le copie degli estratti conto bancari o della carta di credito.

SE SEI UNA PERSONA FISICA:

Hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate a favore delle ONLUS:

- detrarre dall'imposta lorda il 30% dell'importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- dedurre dal tuo reddito complessivo netto le donazioni in denaro pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo.(art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre 1/4, fino a concorrenza del suo ammontare.

SE SEI UN'IMPRESA:

- dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre 1/4, fino a concorrenza del suo ammontare.

- dedurre dal reddito d’impresa le donazioni in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86).

 

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per brevità “Onlus”, hanno l’obbligo di trasmettere i dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale dei donatori all’Agenzia delle Entrate per fini di gestione del modello 730 precompilato (Provvedimento n. 34431 dell’Agenzia delle Entrate - Articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018.)

I contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità e/o deducibilità.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le due seguenti modalità:

1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata.

2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione, allegando la copia del tuo documento d’identità.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure, inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 06 50762650.

Si precisa che, se l’opposizione è inviata a COOPI successivamente al 31/12 dell’anno di erogazione, COOPI non potrà più accettarla, ma si potrà avanzare tale diritto di opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto riportato al punto 2 sopra.

Se hai bisogno di maggiori informazioni, contatta COOPI al numero 02 3085057 oppure scrivi una e-mail a amici@coopi.org.